Quello di frode assicurativa non è un “reato proprio” e può essere commesso anche da persone diverse dal contraente o dall’assicurato

Quello di frode assicurativa non è un “reato proprio” e può essere commesso anche da persone diverse dal contraente o dall’assicurato
19 Dicembre 2019: Quello di frode assicurativa non è un “reato proprio” e può essere commesso anche da persone diverse dal contraente o dall’assicurato 19 Dicembre 2019

La sentenza n. 44581/2019 della Cassazione Penale (Sezione II) ha rigettato il ricorso di un imputato che il Tribunale di Brindisi aveva condannato per il reato di frode assicurativa (art. 642 c.p.c.), con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Lecce.

Il ricorrente aveva subito delle lesioni mentre “viaggiava in qualità di terzo trasportato… unitamente ad altri due soggetti” su un veicolo la cui assicurazione r.c. auto era stata stipulata da un’altra persona, rimasta estranea ai fatti contestati, ma aveva, poi, simulato “conseguenze più gravi rispetto all'entità delle lesioni personali effettivamente subite, tramite la presentazione di falsi certificati medici attestanti una prognosi non corrispondente alla realtà”.

In conseguenza, i Giudici di merito ne avevano ritenuta la penale responsabilità ai fini del secondo comma dell’art. 642 c.p.c. che, fra l’altro, punisce la condotta di chi “aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro”.

Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello sostenendo, fra l’altro, che “il delitto di quell'articolo 642 cod.pen. si configura come reato proprio del soggetto assicurato e, qualora un terzo estraneo al rapporto assicurativo, all'insaputa del soggetto assicurato, simuli un infortunio o ne aggravi le conseguenze al fine di conseguire un risarcimento, risponde di truffa nei confronti dell'assicurato”, ma non di frode assicurativa nei riguardi della sua Compagnia di assicurazione.

E poiché, nel caso specifico, “il titolare del rapporto assicurativo era il proprietario e conducente del veicolo” era rimasto estraneo all’anzidetta condotta simulatoria posta in essere, dopo l’incidente, dal suo trasportato, a questi non poteva attribuirsi un “concorso nel reato proprio” ex art. 642 c.p.c. commesso da altri, ma semmai “il reato di truffa”.

La Cassazione ha rigettato l’impugnazione, così come argomentata, riaffermando una sua consolidata giurisprudenza in materia:

La censura in ordine alla natura di reato proprio del delitto in questione è manifestamente infondata poiché è stato chiarito da questa corte che la fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018 - dep. 29/01/2019…, Rv. 27490101)”. 

Nel suo citato precedente, la Cassazione aveva così argomentato tale principio giuridico:

Il legislatore con la fattispecie in esame ha inteso predisporre una tutela speciale e in qualche modo "rafforzata" a tutela del mercato delle assicurazioni, predisponendo la tutela anticipata nel caso in l'azione fraudolenta tipica del reato di truffa si innesti su un rapporto assicurativo. L'art. 642 cod. pen. costituisce cioè un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine dì tutela del patrimonio dell'assicuratore (Sez. 1, n. 4352 del 10/04/1997 - dep. 10/05/1997…, Rv. 207438). La fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. si presenta "speciale" rispetto all'archetipo della truffa perché predispone una tutela anticipata e rafforzata del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni; non si tratta dunque di un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente, essendo riconoscibile in presenza di ogni azione fraudolenta diretta invece a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici, attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, all'evidenza effettuabile anche da soggetti estranei al sinallagma. Né depone in senso contrario la giurisprudenza secondo cui non risponde del reato di cui all'art. 642 cod. pen. il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia (Sez. 2, n. 41261 del 28/09/2006 - dep. 16/12/2006, P.G. in proc. Russo, Rv. 235779), dato che tale giurisprudenza chiarisce che la falsificazione del contrassegno non lede il patrimonio della Compagnia assicuratrice, ma la fese pubblica e dunque si colloca fuori dalla fattispecie in esame”.

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